IPE, Istituto per ricerche ed attività educative è associazione riconosciuta, avente per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, presente nell’allegato al DPCM 29/7/2019.

Statuto vigente


DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2012, n. 68 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti

Definisce i
collegi universitari: strutture ricettive, dotate di spazi polifunzionali, idonee allo svolgimento di funzioni residenziali, con servizi alberghieri connessi, funzioni formative, culturali e ricreative
e i
collegi universitari legalmente riconosciuti sono strutture a carattere residenziale, aperte a studenti di atenei italiani o stranieri, di elevata qualificazione formativa e culturale, che perseguono la valorizzazione del merito e l’interculturalità della preparazione, assicurando a ciascuno studente, sulla base di un progetto personalizzato, servizi educativi, di orientamento e di integrazione dei servizi formativi. I collegi universitari legalmente riconosciuti sono gestiti da soggetti che non perseguono fini di lucro.
Art. 16, 2 c-bis: per i collegi universitari già legalmente riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

Decreto Direttoriale n. 2165 dell’8 novembre 2019

Decreto Direttoriale di avvenuto adeguamento dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ai nuovi criteri di accreditamento di cui all’art. 17 del D. Lgs. n. 68/2012.

Decreto Direttoriale n. 2164 del 7 novembre 2019

Decreto Direttoriale di avvenuto adeguamento dei Collegi universitari legalmente riconosciuti ai nuovi criteri di riconoscimento di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 68/2012.

Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 672

Riconoscimento dei Collegi universitari ex art. 16 D. Lgs n. 68/2012

Decisioni della Conferenza dei Collegi Universitari di Merito sull’art. 4, 1 IX: “presenza nel Collegio di almeno il 75% di studenti in possesso di una media accademica uguale o superiore a quella posseduta dagli studenti iscritti presso l’Università di riferimento del Collegio. Nel caso di più università presenti nella città in cui è presente il Collegio, viene assunto il parametro relativo all’università di maggiori dimensioni”.

Dall’articolo di evince:

  • si fa riferimento all’università di maggiori dimensioni (numero di iscritti) nelle città con più atenei [Uniba per Bari]
  • la media si riferisce a studenti iscritti al corso di laurea triennale, magistrale e ciclo unico 
  • sono esclusi pertanto studenti AFAM, studenti di master, studenti di scuole di specializzazione e studenti di corsi di dottorando
  • sono altresì esclusi studenti stranieri in soggiorno Erasmus
  • Per quanto concerne il raffronto della media, dopo una lunga riflessione si è concordato di procedere nel seguente modo:
    • la media viene valutata sull’anno di corso dello studente
    • il rispetto della media avviene al verificarsi di una di queste due condizioni:
      • la media dello studente nell’anno di corso è uguale o superiore alla media dell’Università di riferimento per lo stesso anno di corso
      • la media dell’intero percorso formativo dello studente è uguale o superiore alla media dell’Università di riferimento per lo stesso anno di corso
  • Infine, allo scopo di rendere trasparente ed ufficiale la media di riferimento, siamo in attesa che questa venga pubblicata sul sito Cineca e sul sito del MIUR, così come la codifica delle classi e la loro appartenenza ai tre segmenti di riferimento (umanistico-sociale, scientifico-tecnologico, medico-sanitario). 

Decreto Ministeriale 8 settembre 2016 n. 673

Accreditamento dei Collegi universitari di merito ex art. 17 del richiamato D. Lgs n.68/2012

Decreto Ministeriale 28 novembre 2016, n. 936/2016

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari

Decreto Ministeriale 29 novembre 2016, n. 937/2016

Procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l’erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie

Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92. 

Decreto Ministeriale 26 settembre 2017, n. 695

Stanziamenti per i Collegi Universitari di Merito

Decreto Legge 27 aprile 1990, n. 90

Art. 8,3. Le prestazioni aventi per oggetto lo svolgimento di attività didattica e culturale a carattere nazionale e internazionale svolte dai collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, comprese le prestazioni relative all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, sono da ritenersi attività non commerciali a tutti gli effetti tributari. Tuttavia non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.


Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili su https://collegiuniversitari.miur.it e su http://www.miur.gov.it/collegi-universitari-di-merito